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17 L'ORARIO DI LAVORO


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 L’orario di lavoro di norma è fissato in 40 ore settimanali, nella singola giornata il lavoratore ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
 
 È considerato part time qualsiasi orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali o al minor orario eventualmente indicato come pieno dai CCNL.
 
 Rientrano nell’orario di lavoro non solo i periodi di effettiva prestazione lavorativa, ma anche i lassi di tempo in cui comunque il lavoratore rimane a disposizione.
 
 Qualora l’orario di lavoro superi le 6 ore giornaliere, deve essere concessa una pausa intermedia la cui durata e modalità di effettuazione sono stabilite dai CCNL, in ogni caso tale pausa è pari come minimo a 10 minuti e non è retribuita.
 
 I lavoratori hanno diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, pertanto le ore di riposo consecutivo domenicale devono essere almeno 35.
 
 Comunque sia distribuito settimanalmente il riposo consecutivo, devono risultare presenti almeno due giorni di riposo all’interno di un periodo temporale di quattordici giorni.
 

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